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Cassazione: non si può modificare la destinazione d’uso di un locale condominiale

La VI sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 12980 (pubblicata il 22 giugno 2016), ha rigettato il ricorso presentato dall’ATER (Azienda territoriale per l’edilizia residenziale) avverso alla sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva condannato la stessa ATER alla restituzione al condominio dei locali già destinati a stenditoio e lavatoio, invece trasformati dall’ATER in deposito ed archivio, riaffermando il principio secondo il quale “laddove la genesi di un condominio avvenga mediante il successivo smembramento di una precedente proprietà individuale, la volontà dei contraenti di attribuire in via esclusiva la proprietà di un bene che, per sua struttura e ubicazione, dovrebbe considerarsi comune ai condomini, deve emergere in maniera chiara e trasparente dall’atto bilaterale di trasferimento delle singole frazioni condominiali“.

Sentenza Sezione. Ordinanza 6 Num. 12980 Anno 2016

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Autore: Virginia Gambino