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Prevenzione incendio e intervento del tecnico specializzato

Il Dpr 1 agosto 2011 n. 151 riguarda lo Schema di regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendio. Il decreto ha modificato notevolmente la normativa preesistente e in parte ha semplificato le procedure a carico dei condomini. Il regolamento indica l’elenco delle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco. In questo elenco classifica le diverse attività in tre categorie individuate in A-B-C, secondo il livello di rischio crescente e per quanto riguarda i condomini riepiloghiamo nella tabella. Nell’elenco delle attività soggette non sono stati inclusi gli impianti degli ascensori, di qualsiasi genere e tipo. Per tutte le procedure è necessario l’intervento di un tecnico iscritto agli elenchi speciali del ministero degli Interni.

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Ogni categoria classificata prevede diverse procedure.

Attività Categoria A:

  1. progetto o rilievo planimetrico che attesta la conformità dei luoghi alle norme di prevenzione incendi;
  2. realizzazione degli eventuali lavori, opere e adeguamenti previsti nel progetto redatto;
  3. Segnalazione Certificata inizio di attività (Scia) stilata dal tecnico.

 Attività Categoria B e C:

  1. progetto o rilievo planimetrico attestante la conformità dei luoghi alle norme di prevenzione incendi. Deve essere sottoposto alla valutazione del comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi dell’art. 3. I vigili entro 30 giorni possono richiedere integrazioni e/o delucidazioni. Entro 60 giorni sarà rilasciato il parere di conformità antincendio
  2. realizzazione degli eventuali lavori, opere e adeguamenti previsti nel progetto redatto e valutato dal comando dei vigili del fuoco;
  3. redazione della Scia ai sensi dell’articolo 4, composta da una comunicazione sottoscritta dal titolare dell’attività, di una asseverazione stilata del tecnico, che attesti la rispondenza del progetto alle norme di riferimento oltre alla certificazioni di conformità alla regola d’arte dei lavori-adeguamenti effettuati.

Successivamente alla presentazione della Scia il Comando dei vigili può effettuare sopralluoghi a campione per le categorie A e B, mentre nella categoria C dovrà necessariamente procedere a sopralluogo entro 60 giorni e rilasciare il Cpi (Certificato protezione incendi) entro 15 giorni dalla data del sopralluogo, ovviamente constatando la rispondenza degli interventi. Il Regolamento in questione prevede, all’articolo 11, le procedure per le attività che sono in possesso di Cpi o che hanno avviato un precedente iter burocratico secondo diverse casistiche. I casi che possono verificarsi più frequentemente sono quattro.

1) L’attività è in possesso del certificato di prevenzione incendi ex art. 3 del Dpr 37/1998 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento (07.10.2011).

Questo caso è espressamente trattato dal 5° comma dell’articolo 11 e, quindi, alla scadenza del Cpi ex art. 3 del Dpr 37/1998, con scadenza tre o sei anni prevista dal Decreto ministeriale 16 febbraio 1982, il responsabile dell’attività deve espletare gli adempimenti prescritti all’articolo 5 del regolamento presentando l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio. Per le attività con scadenza una tantum prevista dal decreto citato, e riportate ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell’allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale.

2) Il titolare dell’attività ha acquisito il parere di conformità di cui all’art. 2 del Dpr 37/1998 e alla data di entrata in vigore (07.10.2011) del nuovo regolamento non ha ancora completato l’opera.

Anche questo caso è espressamente trattato dal sesto comma dell’art. 11 e, quindi, gli interessati, prima di dare inizio all’attività, devono espletare gli adempimenti di cui all’articolo 4 del nuovo regolamento, presentando la Scia.

3) Il titolare dell’attività ha presentato istanza di parere di conformità ai sensi dell’articolo 2 del Dpr 37/1998 e prima dell’emissione dello stesso da parte del comando provinciale dei vigili del fuoco entra in vigore il nuovo regolamento.

Il comando provinciale dei vigili del fuoco concluderà comunque il procedimento con l’emissione del parere che avrà gli stessi effetti di quello rilasciato, per le attività in categoria B e C, ai sensi dell’art. 3 (Valutazione dei progetti) del nuovo regolamento.

4) Il titolare dell’attività ha presentato istanza di rilascio del certificato di prevenzione incendi ai sensi dell’articolo 3 del Dpr 37/1998 e prima del rilascio dello stesso da parte del Comando entra in vigore il nuovo regolamento.

Gli interessati dovranno presentare la Scia ai sensi dell’articolo 11, sesto comma, del nuovo regolamento, con la possibilità di dare inizio all’esercizio dell’attività. Nel caso in cui gli interessati abbiano contestualmente presentato la Dia, ai sensi del quinti comma dell’articolo 3 del Dpr 37/1998, la documentazione tecnica, che deve essere posta a corredo della Scia e prevista dal decreto di cui all’articolo 2, settimo comma, del nuovo regolamento, non dovrà essere ripresentata.

È quindi consigliabile che in ogni condominio sia individuata la posizione di ciascuna attività presente nel fabbricato in modo da individuare procedura necessaria per adeguare la documentazione alle norme derivanti dal Dpr 151/2011.

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Autore: Virginia Gambino

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