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Smart Building: edifici intelligenti e transizione energetica

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Smart Building

Lo Smart Building è al centro della transizione energetica europea. Domotica, autoconsumo e normative Ue spingono verso edifici intelligenti, sostenibili e digitalizzati, protagonisti della rigenerazione urbana e dell’efficienza ambientale.

Negli ultimi dieci anni lo Smart Building, il cosiddetto edificio intelligente, è divenuto il vero protagonista del processo di efficientamento energetico di matrice comunitaria in quanto, dal Pnrr alla (purtroppo) triste esperienza del Superbonus 110, passando per le più recenti comunità energetiche e i gruppi di autoconsumo collettivo, il problema degli elevati costi dei consumi derivanti dall’impiego delle fonti energetiche tradizionali a idrocarburi, pone importanti problematiche di sostenibilità ambientale che non possono essere ulteriormente differite.

Dalle origini ai giorni nostri

Il concetto in sé, tuttavia, non è nuovo: esso risale al 17° secolo, allorquando Cornelius Drebbel (Alkmaar, 1572/Londra, 1633), alchimista e inventore olandese, tra i promotori dello sviluppo di sistemi di controllo capaci di gestire, in maniera coordinata e automatizzata, altri dispositivi, realizzò il primo termostato in grado di predisporre e mantenere in modo completamente autonomo la temperatura costante, in un ambiente determinato.

In epoca più recente, precisamente intorno alla metà degli anni Ottanta del ventesimo secolo, si è affermato l’Intelligent Building, ossia un edificio dotato di servizi di telecomunicazioni e servizi di rete dati integrati e condivisi tra i residenti, mentre agli ultimi tre decenni risale il progresso più marcato realizzato nel mondo degli edifici Smart Building, grazie all’evoluzione tecnologica, a Internet e a soluzioni hardware e software sempre più avanzate.

In questo contesto, caratterizzato dalla Direttiva Casa Green in via di recepimento e da una politica legislativa – in materia edilizia e urbanistica – mirante al recupero e al riuso del suolo, alla riqualificazione e alla rivalutazione del patrimonio immobiliare esistente (che ha trovato la sua massima espressione nel cosiddetto Salva Casa, il decreto legge 69/2024, convertito nella legge 105/2024), un posto di assoluto rilievo meritano i costanti tentativi del nostro legislatore di recepire, a fini prettamente attuativi, le scelte energetiche dell’Ue e del cosiddetto Green Deal europeo.

Le fonti normative

La materia ruota intorno a un principio cardine: produrre e autoconsumare energia green, in un ambiente completamente domotizzato, consente di risparmiare concretamente sui consumi reali in bolletta, impiegando parzialmente le risorse emergenti in investimenti sul territorio, così da favorire non solo la transizione ecologica e l’indipendenza energetica dalle fonti tradizionali e inquinanti, ma anche la riqualificazione ambientale e l’inclusione sociale che sono presupposte nei programmi di sviluppo elaborati dall’Unione Europea e dalla stessa imposti agli Stati membri attraverso i singoli piani nazionali di ripresa e resilienza e il Green Deal individuato da Bruxelles come una vera e propria priorità europea e, probabilmente, planetaria.

Il punto di partenza dell’analisi può essere individuato nella c.d. Direttiva RED II (“Renewable Energy Directive Recast”) che, per la prima volta, ha dato univoca sistemazione alla materia delle fonti energetiche rinnovabili e ha fornito definizioni inequivoche, oltre che vincolanti, per i singoli Stati membri, da utilizzare nelle normative interne di recepimento dei più generali obiettivi comunitari. Essa ha fissato due principi cardine:

  1. ha introdotto i concetti di Cer, di gruppi di autoconsumo collettivo e di autoconsumatore individuale a distanza;
  2. ha dato un input ben preciso stabilendo che entro il 2030, la quota di energia da fonti rinnovabili prodotta in Europa dagli Stati membri dovrà essere pari, almeno, al 32% di quella consumata nell’intera Unione Europea.

Detto limite è stato, successivamente, innalzato al 42,5%, con la successiva approvazione della RED III, 2023/2413, in vigore dal 20 novembre 2023.

Il recepimento della Direttiva RED II è avvenuto attraverso diversi step successivi. Il primo è costituito dal Decreto Milleproroghe del 2020 (decreto legge 162 del 30 dicembre 2019), il cui articolo 42 bis ha previsto una disciplina transitoria onde consentire di costituire immediatamente i soggetti sopracitati per la produzione e l’autoconsumo collettivo di energia da fonti rinnovabili.

Il passo successivo è rappresentato dalla Delibera 318/2020/R/eel dell’Arera, che ha stabilito i requisiti e le procedure per l’accesso alle forme di incentivazione previste per la produzione di energia pulita, ma ha anche individuato nel Gse (acronimo di Gestore dei Servizi Elettrici) il soggetto unico con cui confrontarsi per ottenere gli incentivi statali.

Quindi abbiamo il decreto legislativo 199 dell’8 novembre 2021, che ha concretamente recepito nel nostro Paese la Direttiva (Ue) 2018/2001(RED II), al quale ha fatto seguito l’approvazione, da parte dell’Arera, del Tiad (acronimo di Testo Integrato sull’Autoconsumo Diffuso) attraverso la delibera 727/2022/R/ eel.

Quest’ultima ha esteso dalla cabina secondaria (punto di connessione con la rete energetica nazionale, nella quale la corrente viene trasformata da media a bassa tensione) alla cabina primaria (punto di trasformazione dell’energia da alta a media tensione) l’ambito geografico/territoriale entro il quale costituire i soggetti per l’autoconsumo diffuso (in proposito, giova ricordare che la cabina secondaria di distribuzione si trova più vicina agli utenti finali, mentre la cabina primaria è situata all’inizio della rete di distribuzione). Ha, inoltre, previsto la possibilità di riconoscere gli incentivi agli impianti rinnovabili di potenza superiore agli originari 200 KW e, precisamente, sino all’attuale potenza impegnata di 1 MW per singolo impianto.

 

La conclusione del processo verso l’indipendenza energetica

Questo complesso processo si è (almeno per ora) completato con la pubblicazione del decreto numero 414 del 7 dicembre 2023 del ministero Ambiente e Sicurezza Energetica (pubblicato il 23 gennaio 2024) che ha individuato gli incentivi da riconoscere per la produzione di energia rinnovabile alle Cer e ai gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente, cui hanno fatto seguito, entro i trenta giorni successivi, le regole operative elaborate dal Gse, su proposta dell’Arera e approvate definitivamente dal Mase entro i previsti trenta giorni.

Nel decreto 414/2023 sono state così definite le principali configurazioni per la produzione e l’autoconsumo di energia rinnovabile, cui più di frequente ci si riferisce nella prassi quotidiana, ossia:

  • i gruppi di autoconsumatori collettivi (Auc), che sono costituiti da almeno due clienti finali definiti prosumer, ovvero due soggetti titolari di almeno due distinti punti di connessione (punti di prelievo e di riconsegna, anche definiti Pod) alla rete energetica nazionale, non esercitanti l’attività di vendita di energia a livello professionale, i quali producono e consumano, condividendola, l’energia rinnovabile per il proprio fabbisogno, con facoltà di immettere l’eccedenza (ossia l’energia non consumata per sé stessi), in rete, anche attraverso cessione onerosa al Gse (o ad altro soggetto player), utilizzando un impianto a fonti energetiche rinnovabili (Fer) fisicamente ubicato all’interno del
    medesimo edificio o condominio, o nelle immediate pertinenze dell’immobile;
  • le comunità energetiche rinnovabili (Cer), le quali sono composte da più clienti finali che hanno la possibilità di produrre e condividere energia rinnovabile, e, eventualmente, di cedere l’eccedenza al Gse o ad altro player, che necessariamente sono costituite formalmente in un soggetto giuridico autonomo (appunto la Cer, con autonoma soggettività giuridica), e che utilizzano impianti Fer non necessariamente fisicamente ubicati all’interno del medesimo edificio o condominio, sottesi alla stessa cabina primaria (la mappa della cabine primarie è disponibile sul sito www.gse.it), con una potenza nominale ad impianto non superiore a 1 MW.

Gestione centralizzata degli impianti nell’edificio intelligente

L’installazione dei pannelli fotovoltaici, o comunque l’impiego di fonti rinnovabili, per l’efficientamento energetico attraverso l’autoconsumo, rende al meglio in termini di produttività e redditività energetica nel momento in cui si può garantire la gestione centralizzata, magari attraverso la domotica, degli impianti, con innegabili vantaggi per l’amministratore dell’era moderna, divenuto ormai un vero e proprio manager.

Roberto Rizzo, Avv.cassazionista esperto in diritto immobiliare

Roberto Rizzo | Avv. cassazionista esperto in diritto immobiliare

Rendere un edificio smart significa, quindi, dotarlo di strumenti in grado di ottimizzarne l’utilizzo da parte delle persone che in esso risiedono, oltre che fornire vantaggi concreti a chi il building lo deve gestire, ossia i Facility Manager, coordinando il personale preposto ai servizi e alla manutenzione delle infrastrutture.

Scegliere di percorrere la strada dello smart building significa automatizzare e integrare gli spazi con tecnologie digitali, così da semplificare sensibilmente il grado di complessità che comporta una gestione così articolata, e al contempo razionalizzare i consumi su larga scala (si tratta del complesso fenomeno della Building Automation).

In Europa in generale, e in Italia nello specifico, si rivolge un’attenzione particolare alla riduzione dell’impatto degli immobili sull’ambiente e sul clima, dal momento che essi risultano responsabili di circa il 40% dei consumi energetici complessivi.

Favorire, pertanto, una gestione razionale e un utilizzo adeguato dell’energia negli edifici, costituisce il principio guida nello sviluppo del mercato degli smart building, soprattutto nell’ottica della rigenerazione urbana, dello sviluppo delle infrastrutture e della digitalizzazione, che caratterizzano trasversalmente le missioni in cui si articola il Pnrr.

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