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Contratto di locazione e morosità: la Cassazione dice che…

Cassazione III Sezione  Civile n° 10505 del 27/4/2017

Interessante pronunciamento della Suprema Corte che ha accolto il ricorso di un proprietario di immobile che chiede la cassazione delle sentenza della Corte d’Appello di Roma che, pronunciandosi su un giudizio di morosità su un contratto di locazione,  non aveva riconosciuto al  locatore il rimborso delle spese accessorie per la mancanza di un consuntivo approvato in assemblea condominiale, in quanto essendo lo stabile di un unico proprietario non esisteva consuntivo approvato ma soltanto documenti comprovanti le spese effettuate dal proprietario per la conservazione dell’immobile e per garantire i servizi comuni. Infatti gli ermellini hanno affermato che «è errata l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata laddove sembra sottendere che solo in presenza di un consuntivo approvato ( da un’assemblea condominiale) si abbia diritto di ripetere dai conduttori dei singoli appartamenti le spese sostenute per il mantenimento e per l’erogazione dei servizi relativi alla parti comuni : nel caso in cui, come nella specie, un condominio manchi perché l’immobile è di un unico proprietario, il proprietario dell’immobile ha ugualmente diritto al rimborso delle spese sostenute per erogare i servizi comuni e per l’ordinario mantenimento delle parti comuni da parte dei conduttori a prescindere dall’esistenza di un condominio e purché fornisca i giustificativi di spesa e i criteri di ripartizione. Sono comunque a carico dei conduttori delle singole unità immobiliari gli oneri accessori ovvero le spese sostenute dal proprietario per la pulizia e la gestione ordinaria delle parti comuni».

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Autore: Virginia Gambino

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