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Si può dividere un condominio in due?

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Quando manca sempre un accordo, è possibile dividere il condominio in due parti disinte? Il condomino domanda, l’esperto risponde – Umberto Anitori, ex segretario nazionale Anaci.

Domanda. Abito in un condominio costituito da due scale ciascuna con sei appartamenti poiché dobbiamo rifare le facciate e non riusciamo a metterci d’accordo vorremmo dividere lo stabile e successivamente decidere i ciascuno per proprio conto quando rifare la facciata. (D.V. – Pordenone)

Risposta. Il problema esposto è semplice e nello stesso tempo complesso, non conoscendo la struttura dello stabile debbo, gioco forza, formulare  delle ipotesi. Mi sembra di capire che le due scale abbiano servizi autonomi che possono essere gestiti autonomamente, tipo: pulizia scale, illuminazione, ascensore (se presente) ,citofono. Il riscaldamento immagino sia autonomo. La rete fognante, la distribuzione dell’acqua, le fondamenta i muri maestri e quelli perimetrali sono comuni, l’assicurazione è comune? Esiste un regolamento di origine contrattuale o assembleare?

Lavori di condominio

Nel caso le due scale non abbiano parti in comune anche in presenza di un regolamento di condominio è possibile separare i due condomini. Nel caso invece che esistano parti in comune si può comunque separare i due condomini ma è necessario crearne un terzo: uno ciascuno per le due scale  e per i servizi di ogni singola palazzina ed uno per le parti  comuni ad entrambe. In questa ultima ipotesi ciascun condominio  deve avere un suo codice fiscale e un responsabile regolarmente nominato a verbale anche se interno tra i condomini. Solo il condominio che gestisce le parti comuni ha l’obbligo di nominare un amministratore poiché i condomini sono più di otto.

Comunque ogni condominio deve avere un suo conto corrente distinto dagli altri due. Nel momento in cui si procederà a dar corso al rifacimento delle facciate si dovranno sottoscrivere contratti separati con la ditta appaltatrice, che potrebbe essere diversa per ciascun condominio interessato (cioè il condominio o i condomini cui fanno capo i muri perimetrali). Di conseguenza, anche le pratiche per le detrazioni fiscali dovranno essere gestite separatamente da ciascun condominio, così come le ritenute fiscali alla ditta e/o ai professionisti nonché i relativi versamenti  all’Agenzia delle Entrate. Al termine di ogni gestione annuale ciascun condominio dovrà  presentare il mod 770, la dichiarazione Unica per le ritenute d’acconto trattenute e versate nonché la dichiarazione delle somme detraibili dai singoli condomini e tutte incombenze che spettano all’amministratore o a chi, pur senza remunerazione, ne assume la funzione e le responsabilità.

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Autore: Redazione