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Il Registro Anagrafe Condominiale: obblighi dei condòmini e dell’amministratore

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Uno degli obblighi che la legge 220/2012 ha fortemente voluto è indubbiamente quello posto a carico dell’amministratore di condominio, nella parte in cui si prevede che quest’ultimo debba provvedere alla cura della tenuta del registro di anagrafe condominiale.

Cosa deve contenere il Registro Anagrafe Condominiale

L’articolo 1130 del codice civile, al numero 6, prevede espressamente l’obbligo, posto in capo all’amministratore, di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio”.

La cura del Registro

L’art. 1130 del codice civile, non si limita a prescrivere un obbligo di predisposizione e/o mantenimento e conservazione del registro anagrafe condominiale. La legge di riforma ha voluto responsabilizzare sia i condomini che l’amministratore, chiedendo a quest’ultimo di adoperarsi per “curare” il citato registro. Una “cura”, pertanto, che presuppone attività costanti, periodiche e certamente ulteriori rispetto a quella che preveda la sola predisposizione del registro.

Per intenderci, un amministratore che predisponga il registro anagrafe condominiale ma che non si preoccupi di aggiornarlo e di inserire le modifiche nella titolarità dei diritti reali e/o personali di godimento, non è un amministratore che risulti adempiente all’obbligo imposto dall’art. 1130 c.c.

L’aggiornamento del Registro

Se, come abbiamo visto, l’art. 1130 c.c. prescrive l’obbligo per l’amministratore di “curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale, la stessa norma, nella ricerca di responsabilizzazione anche dei condomini, prevede un onere di collaborazione posto, d’altro canto, in capo al condomino. Si prevede, infatti, che “ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni”.

Sentenza Tribunale di Roma

Segnaliamo la sentenza n. 15964 del Tribunale di Roma, depositata il 22 ottobre 2024 che ha affrontato l’argomento e, nello specifico, la cura della tenuta del registro anagrafe condominiale.

La giurisprudenza, tra cui la citata sentenza di merito, ribadisce l’importanza della norma, prescrivendo la condotta che l’amministratore deve tenere in caso di mancata collaborazione da parte del condomino. L’art. 1130 c.c., infatti, onera e obbliga altresì l’amministratore, “in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni” a richiedere con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe. Si prescrive pertanto una condotta che l’amministratore deve seguire e che prevede dei veri e propri adempimenti a cui lo stesso è chiamato: l’art. 1130 c.c., infatti, dispone che “decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili”.

Prescrizione e irregolarità dell’amministratore

Gli adempimenti richiesti dalla norma all’amministratore rappresentano per lui veri e propri obblighi, al punto che l’eventuale inosservanza costituisce giusto motivo di revoca. Infatti, l’art. 1129 del codice civile (che si ricorda essere norma inderogabile), al numero 7, prevede che “l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6)”, costituisca, tra le altre, una delle ipotesi di gravi irregolarità.

Vincoli con la normativa Privacy

Come ribadito dalla sentenza n. 15964/2024 resa dal Tribunale di Roma, in ordine alla “richiesta dei dati per l’aggiornamento dell’anagrafe condominiale”, non può trovare accoglimento la contestazione relativa una “asserita violazione della normativa della privacy”.

Ciò in quanto trova applicazione l’art. 1130, comma 1, n. 6 c.c. per il quale è fatto obbligo all’amministratore di tenere costantemente aggiornato il registro dell’anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento; inoltre è fatto obbligo ai singoli condomini di comunicare in forma scritta all’amministratore ogni variazione dei dati, entro sessanta giorni, prevedendosi, altresì, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, non solo la possibilità che l’amministratore richieda, con lettera raccomandata, le informazioni necessarie all’aggiornamento del registro di anagrafe ma anche, nell’ipotesi di omessa o incompleta risposta nel termine di trenta giorni dalla richiesta, la facoltà, per costui, di acquisire personalmente le informazioni necessarie, addebitandone il relativo costo al condomino responsabile.

Inoltre, rilevato che l’art. 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, comma 1 prescrive che l’amministratore “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi”; pertanto, nessun vincolo legato al rispetto della normativa in materia di privacy può essere addotto quale condizione ostativa alla consegna.

Principio già confermato sempre dal Tribunale di Roma secondo cui “L’espressa previsione normativa fa venir meno ogni dubbio sulla possibilità di frapporre limiti derivanti dalla tutela della riservatezza, peraltro esclusi dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali già nella nota del 26 settembre 2008” (Tribunale di Roma, sentenza 1190/2024).

Avv. Fabrizio Plagenza |
Patrocinante in Cassazione

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