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Distacco unilaterale dal riscaldamento: ecco le regole

Con l’avvicinarsi della stagione invernale e con la concomitante scadenza dell’obbligo di installare la contabilizzazione del calore nei condomini è tornato di attualità il tema del distacco unilaterale dall’impianto centralizzato di riscaldamento.

Attualmente la materia è disciplinata dall’art.1118 del nuovo codice civile del condominio approvato con la legge n 220/2012 entrato in vigore il 18 giugno 2013 che al quinto comma recita testualmente: Il condomino può rinunciare all’utilizzo dell’impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento, se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell’impianto e per la sua conservazione e messa a norma.

La stampa e molti commentatori hanno interpretato la norma come una autorizzazione incondizionata ex-legge a distaccarsi dall’impianto centralizzato. Non menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137 (68, 70, 71, 72 att.), quindi il quinto comma dell’art.1118 rimane derogabile e se il regolamento di condominio vieta il distacco non è possibile distaccarsi.

Di non facile interpretazione le condizioni che lo stesso articolo 1118 pone alla possibilità di distacco, cioè che tale distacco non rechi notevoli squilibri di funzionamento, si dovrà capire cosa si intende per notevoli in quanto è scontato che qualsiasi modifica all’impianto inizialmente progettato crea squilibri. Ancora più difficile l’applicazione della seconda condizione : che dal distacco non derivino aggravi di spesa per gli altri condomini, perché applicando letteralmente la legge , qualsiasi aggravio di spesa per gli altri condomini dovrebbe impedire la possibilità di distacco. Nella fattispecie è impossibile che non ci siano maggiori spese perché ammesso e non concesso che il distacco non crei per coloro che rimangono utilizzatori dell’impianto centralizzato maggiori spese sul consumo di combustibile, senza ombra di dubbio ne creerà per le spese fisse quali :manutenzione,conduzione,forza motrice. A questo punto non ci rimane che attendere i primi pronunciamenti della magistratura in merito all’applicazione di questo articolo di legge.

Non possiamo comunque esimerci dal rilevare la contrapposizione degli interventi del legislatore che da una parte obbliga la contabilizzazione del calore e la revisione delle tabelle di ripartizione e dall’altra autorizza il distacco dall’impianto centralizzato.

 

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Autore: Virginia Gambino