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Al lavoro con green pass anche in condominio

Lavori in tempo di covid

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole alle nuove modalità per revoca e uso del cosiddetto Super Green Pass. Secondo il Garante, infatti, lo schema di decreto ha finalmente accolto l’invito espresso più volte dall’Authority, secondo cui si deve provvedere alla revoca della validità del certificato in caso di contagio sopravvenuto, tramite una procedura che prevede anche la notifica della perdita di validità del certificato al soggetto interessato, utilizzando i dati di contatto dallo stesso forniti.

Certificazione

Ciò comporta che nei casi in cui il lavoratore si avvalga della facoltà di consegnare la certificazione verde al datore di lavoro, quest’ultimo risulta essere tenuto a effettuare il regolare controllo sulla perdurante validità, mediante lettura del QR code della copia in suo possesso, attraverso l’app VerificaC19 o mediante le previste modalità automatizzate. Questa importante novità ha un rilevante impatto sulle attività che effettua l’amministratore di condominio, nel momento in cui questo riceva spontaneamente la certificazione verde dal dipendente, oppure dal fornitore in relazione ai dipendenti di quest’ultimo che svolgano la propria prestazione lavorativa presso il condominio amministrato, che in tal caso è inquadrabile come luogo di lavoro. Infatti, seguendo le novità normative, l’amministratore non è esonerato dallo svolgere quotidiane azioni di controllo sulle certificazioni che gli pervengono da chi in qualunque modo eserciti attività lavorative nel condominio, al fine di controllarne la permanente validità.

Nuovi doveri

Onere dello studio professionale è, quindi, quella di effettuare una verifica giornaliera sulle certificazioni, siano esse mostrate in maniera diretta in caso di verifica di persona effettuata personalmente o tramite delegato, sia laddove il certificato venisse semplicemente consegnato una tantum dal dipendente/fornitore. La logica di tale integrazione normativa è nella circostanza che, effettivamente, un eventuale contagio del soggetto controllato dovrebbe comportare l’immediata revoca di validità della certificazione verde di cui, ovviamente, deve essere reso edotto il datore di lavoro.

Per completezza del percorso procedurale, lo schema di decreto non si sofferma sulla sola attività di verifica e controllo del datore, imponendo a tutela della collettività, anche una procedura di notifica automatica all’interessato sulla perdita di validità del green pass, perché potrebbe accadere, per esempio, una necessità di isolamento o di quarantena. Inoltre, nello schema normativo si prevede, nel rispetto dell’obbligo di istruzione dell’addetto al trattamento previsto dall’articolo 29 del Gdpr, che i soggetti tenuti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi vengano specificamente istruiti sulla possibilità di utilizzare la modalità rafforzata solo ed esclusivamente nei casi in cui lo richieda la legislazione vigente.

Informazione obbligatoria

Ecco, quindi, che l’amministratore e il suo delegato dovranno necessariamente essere debitamente formati sulla normativa vigente e sulle procedure da applicare sia in relazione all’applicazione tecnica prevista dalla normativa nazionale, sia per quel che riguarda gli aspetti privacy che risultano essere assolutamente rilevanti (posto che si stanno trattando dati di natura sanitaria). Infine, per quanto concerne l’amministratore di condominio, non è da sottovalutare la parte del provvedimento nel quale il Garante pone l’accento sulle misure di sicurezza. Nella decisione pubblicata anche sul web si legge, infatti: «In conseguenza degli specifici rischi connessi ai trattamenti di dati personali in esame e avendo particolare attenzione alle possibili conseguenze discriminatorie, anche indirette, nel contesto lavorativo, l’Autorità ha chiesto al ministero della Salute di aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati».

Non che lo studio professionale possa considerarsi assimilabile per mole di dati trattati al ministero della Salute, ma l’appunto pone, agli addetti dei lavori, la necessità di riflettere sulle conseguenze che questi nuovi trattamenti comportano a livello di impatto privacy all’interno delle singole realtà professionali. Formazione specifica, predisposizione della documentazione necessaria (informative, deleghe, registri), integrazione del registro dei trattamenti, ma ora anche l’integrazione dell’analisi dei rischi in quanto, comunque, i green pass cartacei o informatici consegnati allo studio di amministrazione ogni giorno devono essere ripresi e ricontrollati, con tutti i rischi che tale trattamento continuativo può comportare, nella considerazione che stiamo sempre trattando dati di natura sensibile che potrebbero, per giunta, anche comportare eventuali risvolti discriminatori.

Carlo Pikler (Centro Studi Privacy and Legal Advice)

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Autore: giusepperossi