Skip to main content

Amministratori, attenti ai cantieri del superbonus

Lavori in cantiere

Nell’epoca del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, del rilancio dell’economia e della rigenerazione urbana, proliferano gli incentivi per l’edilizia. Oggi più che mai la cantierizzazione delle città finalizzata al recupero del patrimonio immobiliare affetto da criticità strutturali, rappresenta la condizione di fatto con la quale gli operatori del settore devono confrontarsi quotidianamente. Se, infatti, fino a poco tempo fa, deliberare una ristrutturazione in condominio rappresentava un’impresa titanica, nell’ultimo anno, per effetto dei benefici introdotti dal decreto Rilancio e, dunque, con l’avvio delle prime procedure del superbonus 110%, l’appalto è certamente la figura contrattuale con la quale il mandatario/amministratore di condominio deve confrontarsi più di frequente.

Sulla base di quanto disposto dall’articolo 1665 del Codice civile, «l’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». L’amministratore, in quanto mandatario con rappresentanza dei condòmini, nella stipula dei contratti ascrivibili a tale categoria riveste un ruolo che, se di per sé è particolarmente delicato, è ancor più impegnativo nella complessa procedura del superbonus 110%.

Colpa nella scelta

L’amministratore assume il ruolo di committente e, come tale, potrebbe incorrere in due tipi di responsabilità caratteristiche della posizione di garanzia tipica del caso concreto: la colpa in eligendo e la colpa in vigilando. Senza approfondire oltre il necessario la prima delle due ipotesi evidenziate, è sufficiente ricordare che la cosiddetta «colpa nella scelta» può configurarsi quando il compimento dell’opera o del servizio relativi al contratto d’appalto siano stati affidati a una o più imprese appaltatrici prive delle capacità e degli strumenti tecnici necessari per eseguire a regola d’arte, e secondo i canoni della diligenza professionale, la prestazione oggetto del negozio giuridico concluso.

Si tratta di una responsabilità di natura extracontrattuale che discende dalla violazione dei doveri imposti al committente e, dunque, all’amministratore (Testo Unico in materia di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro). La colpa in vigilando, invece, può essere definita come una responsabilità per omissione, che si concretizza in tutte le ipotesi nelle quali l’amministratore non abbia svolto con perizia e diligenza i controlli necessari sul regolare svolgimento e andamento dei lavori oggetto dell’appalto, in conformità con quanto contrattualmente pattuito (oneri che residuano in ogni caso in capo al committente, indipendentemente dalla nomina del direttore dei lavori), nonché abbia omesso tutti gli accertamenti finalizzati ad appurare l’avvenuta adozione, da parte dell’appaltatore, delle misure di protezione richieste dalla legge in tema di sicurezza e prevenzione di infortuni sul lavoro.

Cartello in cantiere
Cartello in cantiere

Responsabilità oggettiva

Quanto alla natura giuridica della responsabilità in esame, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che «trattasi in realtà di una forma di responsabilità a carattere non oggettivo, atteso che essa non è configurabile allorquando il danno sia stato causato da un’attività dell’impresa svolta in regime di totale autonomia» (Cassazione Civile numero 20557/2014 e 25251/2008). Se questo dato normativo impone all’amministratore di svolgere con la necessaria diligenza i controlli più indicati per prevenire i rischi di incidenti sui cantieri, avendo ben chiaro che dove le opere sono maggiormente invasive, come nel caso della riqualificazione energetica, i rischi aumentano in maniera esponenziale, occorre sottolineare che le attività d’ispezione preventiva devono sempre essere esercitate nella giusta misura.

Esiste, infatti, una disposizione molto rilevante all’interno del decreto legislativo 81/08, probabilmente troppo spesso trascurata, dalla cui lettura ricaviamo che, se la vigilanza sui cantieri è effettuata dall’amministratore in maniera debordante rispetto a quanto effettivamente gli viene richiesto dalla propria funzione di committente, le conseguenze potrebbero avere implicazioni ancora più gravi dei rischi che si vogliono, in buona fede, evitare e/o prevenire.

Disposizioni all’impresa

Ci riferiamo, nello specifico, all’articolo 299 del Tusl il quale recita: «Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti». Il contenuto di tale disposizione deve far riflettere attentamente: dispone chiaramente che, laddove il committente, pur sprovvisto dei relativi poteri, intervenga nella gestione concreta dei lavori dando disposizioni dirette ai dipendenti dell’impresa appaltatrice presente in condominio, per esempio per installare il cappotto termico, sia pure con l’unico e ben diverso intento di limitare i rischi di infortuni, assumerebbe, rispetto ai lavoratori presenti in cantiere, la posizione di fatto che è propria del datore di lavoro. Di conseguenza, la posizione di garanzia dell’amministratore, e le enormi responsabilità da essa direttamente conseguenti, dovrebbero essere ricalibrate considerandolo non più, unicamente, come committente, ma addirittura come datore di lavoro, nell’accezione che del termine fornisce il decreto.

Ciò comporta un duplice ordine di conseguenze, sia rispetto alla configurabilità, in capo al mandatario, della colpa in vigilando, sia rispetto all’ascrivibilità a carico del medesimo degli obblighi, alcuni dei quali non delegabili, direttamente derivante dal citato Testo Unico.

Blocchi di laterizio isolanti
Blocchi di laterizio isolanti

Omessa vigilanza

Quanto alla prima, merita di essere segnalato l’orientamento della suprema Corte per il quale ricorre la colpa da omessa vigilanza, con innegabile rilevanza penale, allorché il sinistro in cantiere si sia verificato in conseguenza diretta dell’assunzione e dell’esercizio di funzioni direttive ed organizzative svolte, di fatto, dall’amministratore di condominio rispetto alle attività di cantiere e ai lavoratori ad esse designati dall’appaltatore. Questo principio è stato ribadito dalla giurisprudenza penale di legittimità (Cassazione Penale n. 42347/2013), la quale ha ricordato come «l’amministratore di un condominio assuma la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda direttamente all’organizzazione e direzione di lavori da eseguirsi nell’interesse del condominio stesso».

In ipotesi simili è pacifica, dunque, la responsabilità civile e penale dell’amministratore/committente, il quale potrà essere liberato dimostrando che l’evento dannoso si è verificato per circostanze impreviste e imprevedibili, che esulavano dal proprio potere di vigilanza e di controllo sull’andamento dei lavori appaltati, ovvero per fatto proprio dell’impresa.

In questo senso, la Cassazione ha affermato che «trattasi in realtà di una forma di responsabilità a carattere non oggettivo, atteso che essa non è configurabile allorquando il danno sia stato causato da un’attività dell’impresa svolta in regime di totale autonomia» (20557/2014, 25251/2008). Quanto, invece, al trasferimento in capo al mandatario delle responsabilità datoriali, ogni volta che si verifichi, in concreto, l’ingerenza da parte del committente nell’organizzazione del cantiere, l’amministratore dovrà adempiere a una serie di obblighi ulteriori che discendono dall’immediata applicazione del decreto citato.

Valutazione dei rischi

In particolare, ci riferiamo al dettato dell’articolo 15 del Testo Unico, che obbliga il datore alla valutazione dei rischi, alla programmazione della prevenzione, alla predisposizione delle attività necessarie all’eliminazione e/o riduzione dei rischi, all’organizzazione del lavoro in base ai principi ergonomici, all’adozione di misure finalizzate ad un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, al controllo sanitario, all’assolvimento degli obblighi formativi e informativi dei lavoratori, all’adozione delle misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso/prevenzione incendi, alla fornitura dei dispositivi di protezione individuali ed all’uso di segnali di avvertimento.

Come si vede, dunque, si tratta di una serie di incombenze alle quali l’amministratore dovrebbe provvedere, oltre che rispetto ai dipendenti del condominio, anche rispetto ai lavoratori dipendenti dall’impresa appaltatrice, nei confronti della quale abbia, nel concreto, esercitato effettivamente funzioni proprie dell’imprenditore. Il rischio è dunque dietro l’angolo e nell’ambito di questo contesto normativo occorre contenere entro i giusti e calibrati limiti le responsabilità dell’amministratore.

Il consiglio è quello di essere certamente vigili e presenti per avere costantemente contezza di quello che accade nei cantieri finalizzati al conseguimento del superbonus 110%, ma con la consapevolezza che bisogna esercitare tale attività nella giusta misura, con il grado di diligenza richiesta dalla natura del contratto che lega l’amministratore ai condòmini e che è, pur sempre, un contratto di mandato. Affinché l’amministratore possa considerarsi adempiente non si richiede una diligenza particolarmente qualificata ed eccedente quella imposta dall’articolo 1710 del Codice civile. Il rischio concreto è che un zelo eccessivo, per quanto umanamente comprensibile e professionalmente condivisibile, possa esporre l’amministratore a responsabilità impreviste, non adeguatamente valutate e, certamente, non adeguatamente retribuite.

Roberto Rizzo

Casa Condominio Cover Gennaio 24

Sei un amministratore di condominio? Un’impresa, un ente o un professionista?
Oppure un privato che abita in spazi condominiali?

Abbonati alla nostra rivista
Avatar for giusepperossi

Autore: giusepperossi