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Impianti fotovoltaici sui tetti del condominio: i regolamenti da rispettare

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Gli impianti fotovoltaici a energia solare sui tetti del condominio sono una soluzione sempre più utilizzata. Però, attenzione: le norme antincendio e i regolamenti urbanistici impongono controllo.

Pannelli-fotovoltaiciNell’ottica della nouvelle vague della ecosostenibilità ambientale, un posto di rilievo merita senza dubbio la formula che sfrutta l’energia solare. Un impianto fotovoltaico è formato da uno o più pannelli, che utilizzano l’energia del sole per garantire energia elettrica a mezzo del fenomeno dell’effetto fotovoltaico.

Gli impianti fotovoltaici non sono annoverati fra le modalità soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, che rappresenta il regolamento di disciplina dei procedimenti per la prevenzione incendi. I principali elementi di un impianto fotovoltaico sono:

• il campo fotovoltaico, che matura energia attraverso pannelli fotovoltaici disposti correttamente nella direzione del sole
• un regolatore di carica, che stabilizza l’energia raccolta e la matura all’interno del sistema
• una batteria di accumulo, composta da una o più batterie ricaricabili opportunamente connesse che foraggiano la potenza elettrica prodotta dai moduli finalizzati all’irraggiamento solare e ne consentono un utilizzo programmato da parte degli apparecchi elettrici all’uopo installati
• un inverter, che modula la tensione continua Vediamo ora in che cosa consiste questo aggravio e quali sono le normative antincendio di riferimento per gli impianti fotovoltaici. L’installazione di un impianto fotovoltaico è sottoposta ai controlli di prevenzione incendi e richiede gli adempimenti previsti dal comma 6 dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

Inoltre, risulta necessario valutare l’eventuale pericolo di elettrocuzione (una scarica elettrica accidentale) cui può essere esposto l’operatore dei vigili del fuoco o, in generale, il soccorritore, per la presenza di elementi circuitali in tensione.

È opportuno ricordare le linee guida del dipartimento dei vigili del fuoco, che ha emanato due provvedimenti: la lettera circolare del ministero dell’Interno 26 marzo 2010, protocollo n. 5158 e la lettera circolare del ministero dell’Interno 7 febbraio 2012, protocollo n. 1324, che costituiscono la guida per l’installazione degli impianti fotovoltaici, perché stabiliscono le misure minime e le modalità per l’accettazione degli impianti fotovoltaici, quando sono realizzati a servizio di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La guida è stata redatta da un apposito gruppo di lavoro, costituito da esperti del settore elettrico e sono state approvate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

Manutenzione

Per queste tipologie di impianti, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dovrà essere innanzitutto garantita l’accessibilità per effettuare le relative operazioni di manutenzione e controllo.

La guida si applica agli impianti con tensione in corrente continua non superiore a 1.500 Volt e fa riferimento alle specifiche definizioni ricavate dalla norma Cei 64-8, sezione 712 e dalla guida Cei 82-25.

Impianti fotovoltaici a regola d’arte

Ai fini della prevenzione incendi gli impianti fotovoltaici dovranno essere progettati, realizzati a regola d’arte ed essere sottoposti a regolare manutenzione. Gli impianti fotovoltaici sono a regola d’arte se sono stati realizzati secondo i documenti tecnici emanati dal Comitato Elettrotecnico Italiano (norme e guide) e dagli organismi di normazione internazionale e se tutti i componenti sono conformi alle disposizioni comunitarie o nazionali applicabili.

In particolare, il modulo fotovoltaico dovrà essere rispondente alle norme Cei En 61730-1 e Cei En 61730-2. L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato.

Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione, sia installato su strutture ed elementi di copertura e di facciata incombustibili, quindi di classe 0 (zero) di reazione al fuoco, secondo il decreto del ministero dell’Interno 26 giugno 1984, oppure di classe A1, secondo il decreto del ministero dell’Interno 10 marzo 2005.

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Installazione pannelli fotovoltaici

Materiale resistente

È inoltre equivalente a tale realizzazione anche l’interposizione, tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 e incombustibile (classe 0 di reazione al fuoco, secondo il decreto del ministero dell’Interno 26 giugno 1984, oppure di classe A1, secondo il decreto 10 marzo 2005).

In alternativa, potrà essere effettuata una specifica valutazione del rischio di propagazione dell’incendio, tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture di tetti, effettuata secondo le norme Uni En 13501-5 relative alla classificazione al fuoco in base ai risultati delle prove di esposizione dei tetti a un fuoco esterno e della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico attestata secondo le procedure di cui all’articolo 2 del decreto del ministero dell’Interno 10 marzo 2005 relativo alle classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d’incendio .

Posizione e distanze

L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (Efc) presenti, ma soprattutto dovrà tener conto, in base all’analisi del rischio di incendio, dell’esistenza di possibili vie di propagazione di incendi (come la presenza di lucernari, camini).

In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri e altri eventuali apparati dovranno essere installati ad una distanza superiore a 1 metro dagli evacuatori di fumo e calore.

Inoltre, in presenza di elementi verticali di compartimentazione antincendio, posti all’interno dell’attività sottostante al piano di appoggio dell’impianto fotovoltaico, i pannelli fotovoltaici dovranno distare almeno 1 metro dalla proiezione di tali elementi verticali sulla copertura.

In aggiunta, la norma sulle chiusure d’ambito emanata con il decreto del ministro dell’Interno 30 marzo 2022 ha previsto che, qualora sulla chiusura d’ambito o in adiacenza siano installati impianti fotovoltaici, almeno la porzione di chiusura d’ambito interessata, che può essere la copertura o la facciata, deve essere protetta con le caratteristiche descritte nel paragrafo V.13.5 per le fasce di separazione e circoscritta da fasce di separazione di larghezza almeno un metro.

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Sentenze ad alta tensione

Tribunale Roma sez. V, 13/06/2022, n.9316 Carenza di un requisito per l’accesso alle tariffe incentivanti. A fronte dell’accertamento della carenza di un requisito per l’accesso alle tariffe incentivanti, non può ritenersi comunque spettante l’incentivo, seppure minore, nella misura corrispondente alla maggiore potenza dell’impianto, atteso che se manca un requisito per l’accesso al regime di incentivazione, la fattispecie incentivante non può ritenersi perfezionata e conseguentemente la misura tariffaria non può essere erogata, neppure in misura minore.

Tar Roma, (Lazio) sez. III, 08/04/2022, n.4166 Unicità del permesso di costruire. Riguarda il frazionamento di un impianto fotovoltaico di maggiori dimensioni in diversi più piccoli impianti, per poter usufruire degli incentivi spettanti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, qualora vi sia unicità del permesso di costruire.

Consiglio di Stato sez. II, 05/04/2022, n.2536 Diniego all’istallazione di un impianto fotovoltaico in una zona agricola. La Soprintendenza ha la facoltà di opporsi alla realizzazione di un impianto fotovoltaico, in zona agricola, solo nel caso in cui l’area risulti sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico.

Consiglio di Stato sez. IV, 28/03/2022, n.2243 Installazione impianto fotovoltaico in zona agricola: quando la Soprintendenza può opporsi? Il diniego all’istallazione di un impianto fotovoltaico in una zona agricola deve essere giustificato da un vincolo e, di conseguenza, la Soprintendenza può opporsi alla realizzazione di un tale impianto in zona agricola soltanto qualora l’area risulti sottoposta a vincolo ambientale o paesaggistico.

Consiglio di Stato sez. IV, 28/03/2022, n.2242 Impianto fotovoltaico: decadenza dalle tariffe incentivanti. Laddove il Gse riscontri la configurazione di un impianto fotovoltaico differente da quello dichiarato concluso alla data del 31 dicembre 2010, in ragione del quale era stata favorevolmente accolta l’originaria richiesta di tariffe incentivanti, correttamente ne è disposta la decadenza, con ammissione ad un diverso regime premiante.

Tar Roma, (Lazio) sez. III, 16/03/2022, n.3043 Pannelli fotovoltaici: autorizzazione paesaggistica. La mera visibilità di pannelli fotovoltaici da punti di osservazione pubblici non configura ex se una ipotesi di incompatibilità paesaggistica, in quanto la presenza di impianti fotovoltaici sulla sommità degli edifici, pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, non è più percepita come fattore di disturbo visivo, bensì come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità collettiva, purché non sia modificato l’assetto esteriore complessivo dell’area circostante, paesisticamente vincolata.

Il favore legislativo per le fonti energetiche rinnovabili richiede, infatti, di concentrare l’impedimento assoluto all’installazione di impianti fotovoltaici in zone sottoposte a vincolo paesaggistico unicamente nelle «aree non idonee» espressamente individuate dalla Regione, mentre, negli altri casi, la compatibilità dell’impianto fotovoltaico con il suddetto vincolo deve essere esaminata tenendo conto della circostanza che queste tecnologie sono ormai considerate elementi normali del paesaggio.

In simili fattispecie, vengono in rilievo pariordinati e concorrenti, ancorché potenzialmente antagonistici, interessi pubblici, entrambi di matrice ambientale e, cioè, da un lato la tutela del paesaggio e, d’altro lato, la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, finalizzate al contenimento e alla riduzione dei fenomeni di inquinamento, che richiedono un rigoroso ed analitico bilanciamento, onde stabilire a quale di essi occorra annettere prevalenza nel caso concreto.

Le motivazioni dell’eventuale diniego (seppur parziale) di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica.

Tar Salerno, (Campania) sez. II, 28/02/2022, n.564 Assenza di addizionalità dell’intervento. L’assenza di «addizionalità dell’intervento» giustifica la non ammissione dell’impianto fotovoltaico al regime di sostegno.

Tar Roma, (Lazio) sez. III, 05/01/2022, n.83 Mancata iscrizione dell’impianto fotovoltaico nel Registro dei grandi impianti. La mancata iscrizione dell’impianto nel Registro dei grandi impianti e l’insussistenza degli altri requisiti autorizzativi costituiscono circostanze talmente gravi da non poter comportare altro che la decadenza dal diritto agli incentivi e il loro integrale recupero.

Tar Roma, (Lazio) sez. III, 14/12/2021, n.12893 Installazione impianto fotovoltaico sulla falda del tetto di un immobile ricadente nel centro storico comunale. È legittimo il provvedimento con il quale è inibita la realizzazione di un intervento, oggetto di comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e ricadente sul tetto di un immobile sito nel centro storico comunale, concernente l’installazione di un impianto fotovoltaico di 6 kW, costituito da 20 pannelli di 300 W appoggiati ancorati al solaio al di sotto del tetto tramite un sistema di profilati di alluminio e staffe di acciaio.

L’impianto fotovoltaico in questione, infatti, da un lato, necessita di apposito titolo abilitativo, posto che, ai sensi dell’articolo 6, lett. e quater), Dpr n. 380/2001, rientrano nell’ambito degli interventi di attività di edilizia libera gli impianti fotovoltaici «da realizzare al di fuori della zona A ex d.min. n. 1444/1968» e, dall’altro lato, contrasta con la normativa del vigente piano colore ed arredo urbano comunale, il quale prevede esclusivamente l’installazione di impianti solari su terrazzi protetti da parapetti, laddove, invece, nel caso di specie, il privato non ha dimostrato la non visibilità dell’impianto fotovoltaico oggetto di installazione.

• Tar Potenza, (Basilicata) sez. I, 05/11/2021, n.702 Impianto fotovoltaico multisezione. Il soggetto responsabile, al quale è rimessa la scelta se configurare il proprio impianto fotovoltaico come mono o multisezione, se intende usufruire degli incentivi quale impianto multisezione è tenuto a rispettare le condizioni indicate all’articolo 5.5. della delibera Aeeg 13 aprile 2007 n. 90/07, tra le quali, quella dell’indispensabile installazione di una autonoma apparecchiatura per ciascuna sezione.

Tar Roma, (Lazio) sez. III, 07/10/2020, n.10147 Ammissione alla tariffa incentivante di impianto fotovoltaico. L’esclusione da parte del Gse dall’ammissione alla tariffa incentivante, ai sensi del decreto ministeriale 5 maggio 2011, di un impianto fotovoltaico realizzato da un consorzio pubblico all’interno di aree di sua proprietà deve ritenersi legittima perché non classificabile come piccolo impianto, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. u), del predetto decreto, motivato dalla circostanza che i moduli dell’impianto risultano materialmente collocati su una tettoia esistente nei pressi dell’edificio che ospita la sede dell’ente e, quindi, non sarebbero stati «installati su un manufatto rispondente alla definizione di edificio».

di Luca Ficuciello

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