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Privacy in condominio e barriere architettoniche, ecco le regole

Barriere architettoniche e portatore di handicap

A seguito della riforma dell’articolo 1120 del Codice civile derivata dalla nuova formulazione prevista dalla legge 220/2012, è stabilito che «i condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni».

La formulazione del secondo comma dell’articolo 1120 richiede che la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio anche per le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche. L’abbattimento delle stesse, però, rientra tra gli interventi che portano all’applicabilità delle agevolazioni fiscali previste nel superbonus 110%. Si può così effettuare il lavoro con le maggioranze ridotte previste per le opere di manutenzione ordinaria così come indicate nell’articolo 1136 del Codice civile.

I divieti

L’esigenza di abbattere le barriere architettoniche presenti all’interno di un condominio implica la presa di coscienza da parte degli altri condòmini, ma anche dell’amministratore, di problematiche che riguardano la salute di uno o più condomini. La definizione di «dati relativi alla salute» è contenuta nell’articolo 4 del Ggdpr («sono i dati personali attinenti alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni relative al suo stato di salute»). Si tratta di quei dati che, nel regolamento europeo 16/679, vengono definiti «dati particolari», i quali necessitano di una tutela maggiore rispetto ai dati personali, definiti nel medesimo articolo 4 come quelle informazioni che in maniera diretta o indiretta ci riconducono a una persona fisica individuata o individuabile.

Il Gdpr prevede per il trattamento di categorie particolari di dati personali una disciplina specifica. Infatti, l’articolo 9 del Regolamento Ue 16/679, al primo comma vieta il trattamento di dati personali che rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convenzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona, salve le eccezioni elencate al secondo comma del medesimo articolo, quali il consenso specifico ed espresso.

La documentazione

Per l’esecuzione delle pratiche per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per poter raccogliere la documentazione medica o comunque anche solo trattare informazioni che riconducono allo stato di salute di un condomino, l’amministratore sia se svolga l’attività come titolare del trattamento, sia laddove operi come responsabile del trattamento per conto del condominio titolare, deve sempre mettere a disposizione dell’interessato l’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Ggdpr, nella quale si evidenzia la finalità specifica del trattamento, ovvero quelle attività connesse all’esecuzione della pratica per l’abbattimento delle barriere architettoniche. All’informativa deve necessariamente seguire il consenso specifico ed espresso da parte del soggetto interessato.

Inoltre, l’articolo 30 del Regolamento Ue prevede che tra gli adempimenti principali del titolare e del responsabile del trattamento vi sia la tenuta del registro delle attività di trattamento. Si tratta del documento con le principali informazioni relative alle operazioni di trattamento svolte dal titolare condominio e dall’amministratore (sia se svolga l’attività in veste di responsabile, sia se la svolga come titolare autonomo del trattamento).

Il trattamento

Il registro delle attività dei trattamenti deve «raccontare la storia del dato», da quando viene recepito fino a quanto viene cancellato o distrutto, e deve essere messo a disposizione in caso di eventuali controlli e/o ispezioni. Si tratta di uno dei documenti cardine per poter dimostrare il rispetto del principio di accountability. Secondo il Garante della Privacy, è obbligato a redigerlo «il Condominio ove tratti categorie particolari di dati (per esempio, delibere per interventi volti al superamento e all’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della legge numero 13/1989; richieste di risarcimento danni comprensive di spese mediche relativi a sinistri avvenuti all’interno dei locali condominiali)».

Il registro delle attività in questione, quindi, dove si deve svolgere la pratica di abbattimento delle barriere architettoniche, dovrà essere intestato direttamente al condominio titolare del trattamento. In caso contrario i condomini, quali contitolari del trattamento dei dati condominiali, rischiano di vedersi addebitate le sanzioni abnormi previste dal Gdpr per potersi poi rivalere, ricorrendone i presupposti, nei confronti del negligente amministratore di condominio.

Carlo Pikler

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Autore: giusepperossi