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Quel pasticcio chiamato privacy

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Il regolamento europeo (Gdpr) che serve a proteggere le informazioni sensibili si applica anche in condominio. Ma la legislazione italiana può creare zone grigie per l’interpretazione sul campo delle norme.

Dopo più di cinque anni dall’entrata in vigore del Regolamento UE 16/679 (Gdpr) e dalla sua applicazione è il momento di parlare delle criticità, cercando anche di proporre le possibili soluzioni in relazione all’applicazione della norma europea sulla privacy nel contesto condominiale.

Il Codice civile tratta la materia del condominio inquadrando ruoli, diritti e doveri dei vari soggetti interessati, partendo dai condòmini, per passare all’amministratore di condominio, all’assemblea e, infine, chiudendo coi creditori del condominio stesso.

A disciplinare la privacy, invece, è il regolamento europeo (679/16) che, come tale, è norma self executing e, quindi, direttamente applicabile in Italia. Inoltre, il Regolamento europeo, per sua natura nella gerarchia delle fonti è da considerarsi legislazione di grado superiore rispetto alla normativa nazionale. Oltre a questo, è da considerare l’insieme dei pareri e dei provvedimenti che vengono emanati dall’Authority, che però sono di rango inferiore rispetto alla legge italiana.

La giurisprudenza

Se questo è il quadro di riferimento, condito dalla giurisprudenza dei giudici di merito e di quella di legittimità della Corte di Cassazione, occorre porsi la domanda se alcune delle norme dettate dal Regolamento UE 679/16 possano considerarsi o meno in contrasto con la normativa nazionale, oppure se il principio espresso dallo stesso Gdpr o l’interpretazione che allo stesso fornisce il Garante nazionale, possa trovare difficoltà applicative nel contesto interno, in quanto, per esempio, manca una specifica disciplina giuridica che sul punto lo possa rendere attuabile o perché, magari, la giurisprudenza interna sembra aver interpretato in maniera contrastante rispetto alla visione dell’Autorità Garante.

Il trattamento

Una delle problematiche, per esempio, riguarda la nomina dell’amministratore a responsabile del trattamento dei dati per conto del condominio: occorre considerare da una parte che, al fine di snellire le procedure, è conveniente rivestire il ruolo di responsabile del trattamento dei dati per conto del titolare dello stabile (per esempio, nel caso della scelta del gestionale che, inquadrando l’amministratore come titolare, dovrebbe essere scelto dall’assemblea o dai singoli condomini mentre, se riveste il ruolo di responsabile è scelto direttamente
da quest’ultimo).

Detto ciò, è però incerta la maggioranza assembleare che dovrebbe deliberare la nomina in questione, posto che il diritto alla riservatezza deve considerarsi personalissimo e, quindi, ben potrebbe configurarsi la necessità di una delibera adottata all’unanimità. Comunque, nel silenzio della legge, certamente, per l’amministratore e l’assemblea è da considerarsi rischioso procedere con la nomina a maggioranza anche perché, tra l’altro, potrebbe essere contestato il quorum deliberativo che si intendesse adottare.

Questione di quorum

In un contesto siffatto, poi, deve chiarirsi che cosa accadrebbe se, una volta stabilito il quorum deliberativo, questo non si raggiungesse. Una soluzione auspicata potrebbe essere quella di considerare possibile l’auto-nomina, andando a scongiurare le ipotesi di conflitto di interessi.

Altre problematiche che verranno avanzate al Garante al fine di ottenere delle risposte riguardano il tema della videosorveglianza. Risulta fondamentale comprendere il confine tra l’illecito penale e l’illegittimo trattamento dei dati vista la distanza tra la giurisprudenza (soprattutto di stampo penalistico) e le interpretazioni dell’Authority.

In particolare, il problema si pone in relazione alle riprese effettuate da soggetti privati sulle parti condominiali, così come comprendere se vi sono delle possibilità, attraverso una corretta disamina sul legittimo interesse, per installare telecamere che riprendano aree condominiali dove si effettua la raccolta differenziata al fine di evitare sanzioni.

Gli incidenti

Da non sottovalutare è anche il delineamento del confine tra il diritto di accesso e di verifica da parte del condòmino mandante sull’amministratore mandatario rispetto al diritto alla riservatezza, tematica lasciata forse un po’ troppo nelle mani della libera discrezione del titolare del trattamento dei dati che, in ambito condominiale, non è sensibilizzato a lasciare traccia scritta dell’esame sul legittimo interesse
che dovrebbe accompagnare la decisione di rilasciare o meno copia di documenti condominiali (si pensi soprattutto all’eventuale scambio di corrispondenza tra amministratore e condòmino, contenente dati personali o riferimenti a essi, che ne portano all’identificazione, che viene richiesta da altro condomino).

Si tratta di tematiche a oggi non trattate in maniera diretta dal Garante e che lasciano dubbi interpretativi che spesso l’amministratore di condominio si trova a dover dipanare senza avere le dovute competenze per poter prendere delle decisioni che non mettano a repentaglio la sua professionalità.

Evento

Questi temi verranno affrontati direttamente con il Garante per il trattamento dei dati personali nell’evento che si terrà a Roma, presso la Sala delle Bandiere nella sede della rappresentanza del Parlamento Europeo in Italia, il 6 ottobre 2023 dalle ore 9,15 alle ore 13,15. L’evento è moderato dalla giornalista Annarita D’Ambrosio del media partner Il Sole 24 Ore.

L’importanza dell’evento, che mi vede come responsabile scientifico, formatore e consulente di Studio Cataldi, è organizzato da Midas Touch in partnership con il Centro Studi di Privacy and Legal Advice ed Estia Academy, ed è l’ultimo di una serie di quattro incontri validi come formazione per gli amministratori di condominio ex D.M. 140/14, che occupano tutti i venerdì mattina dal 15 settembre fino a quello conclusivo di cui in parola è sottolineata anche a livello istituzionale stante anche l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.

L’incontro del 6 ottobre, inoltre, che vede come partner anche Federprivacy, A.T.P. Associazione Tutela e Protezione e Il Foro Immobiliare, è aperto all’adesione delle associazioni di categoria degli amministratori di condominio. La partecipazione all’incontro in presenza è gratuita previa registrazione al seguente link: https://bit.ly/IncontrocolGarantePrivacy ed è aperta, sempre previa registrazione, anche ad una diretta on line per coloro che non risiedono nella Regione Lazio.

di Carlo Pikler

Casa Condominio Cover Gennaio 24

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Autore: Michael