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È possibile acquistare una parte del condominio?

Allargarsi a discapito del condominio: si può fare? Il condomino domanda, l’esperto risponde – Umberto Anitori, ex segretario nazionale Anaci

Domanda. Vorrei sapere se fosse fattibile l’acquisto di una piccola parte di una zona condominiale. Mi spiego: abito in un condominio diviso a scale e quindi abbiamo un condominio di scala per le modifiche inerenti alla singola scala e un condominio allargato con tutte le altre scale per le modifiche che riguardano tutti. All’interno del condominio abbiamo un cortile e ogni scala per accedere al proprio portone ha delle scale (3 “pioli”) e a fianco una rampa lunga circa 10 metri x 1,5metri di larghezza che confina con il lato lungo esattamente con il mio terrazzo al piano terra. La mie domande, dunque,  sono due:
– La prima è se è possibile acquistare la rampa per allargare il mio terrazzo al piano terra. Ovviamente nel caso servisse sarei anche disponibile a realizzare in sostituzione una rampa nuova su terreno condominiale sull’altro lato a mie spese accanto alle scale.
– La seconda domanda, nel caso la prima sia positiva, è: a chi devo rivolgermi? Alla scala? A tutti? La rampa è ad uso della mia scala ma è all’interno del cortile condominiale. Per l’eventuale acquisto serve la maggioranza assoluta o parziale? (A.R. – Trento).

Risposta: Deve verificare sul regolamento di condominio se tali rampe son di proprietà di tutti i condomini o solo dei proprietari degli appartamenti della scala interessata. Suppongo che la proprietà sia in capo al supercondomnio e che  i condominii di scala siano stati costituiti per semplificarne le gestioni.  Comunque la cosa è possibile a condizione che la cessione della rampa non renda più difficoltoso l’uso della cosa comune agli altri condomini. Nel qual caso la domanda va presentata al condominio proprietario dell’immobile in questione, qualora il condominio alla unanimità decida di accogliere la sua offerta economica , si dovrà procedere al frazionamento ed alla modifica della destinazione d’uso , dopo di che si potrà sottoscrivere il passaggio di proprietà davanti ad un notaio , tale atto dovrà essere sottoscritto da tutti gli attuali proprietari e dovrà essere annotato sul regolamento di condominio , se registrato, e/o su tutti gli atti di acquisto dei condomini cedenti.

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Autore: Virginia Gambino