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Cassazione: rimuovere gli scarichi che violano le distanze

Una sentenza della II sezione della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un condomino avverso alla sentenza della Corte d’Appello di  Venezia che lo condannava alla rimozione degli scarichi realizzati, in violazione delle distanze di legge dalle proprietà confinanti, per dividere il proprio immobile in due unità immobiliari al fine di facilitarne la vendita data la grande metratura dello stesso.

Infatti la Suprema Corte “nel ritenere che non ricorressero le condizioni per la deroga, in tema di condominio, alle prescrizioni di cui all’art. 889 cod. civ. dettate in materia di distanze legali, ha fondato la decisione sul rilievo che la esigenza di dotare di servizi (relativi a cucina e bagno) nasceva da una scelta soggettiva della condomina e non era determinata dalle condizioni obiettive della struttura dell’edificio. In materia condominiale, le norme relative ai rapporti di vicinato, tra cui quella dell’art.889 cod. civ., trovano applicazione rispetto alle singole unità immobiliari soltanto in quanto compatibili con la concreta struttura dell’edificio e con la particolare natura dei diritti e delle facoltà dei singoli proprietari; pertanto, qualora esse siano invocate in un giudizio tra condomini, il giudice di merito è tenuto ad accertare se la loro rigorosa osservanza non sia nel caso irragionevole, considerando che la coesistenza di più appartamenti in un unico edificio implica di per sé il contemperamento dei vari interessi al fine dell’ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali“.

È evidente che in molti casi i diritti confermati da questo pronunciamento sono ignorati anche da chi  subisce le conseguenze delle violazioni.

Sentenza 12633 del 17/06/2016

Distanze minime condominiali, la sentenza della Cassazione

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Autore: Virginia Gambino