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Nella disputa tra Comune e condominio vince…

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza numero 33849 del 12 novembre 2021, sono intervenute nuovamente sulla materia condominiale, anche se appena indirettamente (per questioni di giurisdizione), al fine di comprendere e sancire se una lite tra condominio ed ente locale, nell’ambito di una convenzione urbanistica (volta alla regolamentazione dei parcheggi) con il costruttore dell’edificio, appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario (e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali) o a quella del giudice amministrativo.

Norme legislative

Norme legislative

Il fatto

Un condominio friulano, con atto di nomina degli arbitri notificato al Comune di appartenenza, ha deferito a un collegio arbitrale, in forza della clausola compromissoria contenuta in una convenzione urbanistica, la controversia per accertare l’intervenuta prescrizione del diritto dell’ente locale a ottenere l’assoggettamento a uso pubblico delle aree destinate a parcheggio, per una superficie complessiva di 474 metri quadrati. Il Comune in questione ha eccepito però che la controversia non poteva essere risolta mediante arbitrato rituale, ma passare alla giurisdizione del giudice amministrativo. L’ente locale ha quindi proposto il ricorso per regolamento di competenza (articolo 41 Codice di procedura civile).

Secondo il Comune, la citata convenzione avrebbe esaurito la sua operatività per la fase esecutiva dell’opera, e non poteva intervenire in una controversia con oggetto «un asserito diritto di credito del Comune da esercitare entro un determinato periodo di tempo» a pena di prescrizione. A maggior ragione trattandosi di azione di «accertamento di un mancato esercizio di una funzione pubblicistica dell’Ente, quale la regolazione dell’utilizzo delle strade e dei parcheggi cittadini».

Il provvedimento

Nella fattispecie, dunque, sarebbe intervenuta la prescrizione degli obblighi di assoggettamento a parcheggio di un’area oggetto di convenzione urbanistica che aveva lo scopo, con il concorso dei proprietari privati, di realizzare le opere di urbanizzazione necessarie. Tale convenzione darebbe luogo a un accordo sostitutivo del provvedimento amministrativo (ex articolo 11 legge 7 agosto 1990, n. 241, materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo).

Il fulcro della causa

Ora, per valutare se una controversia causata dall’esecuzione di accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento amministrativo, di per sé devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, possa essere devoluta ad arbitri, occorre analizzare se le situazioni giuridiche abbiano la consistenza di diritto soggettivo o di interesse legittimo (solo nel primo caso sussiste la giurisdizione ordinaria degli arbitri stessi).

Conclusione

La controversia in questione è stata ritenuta inerente alle condotte di pianificazione, destinazione e sistemazione urbanistica mantenute dal Comune, con riguardo ai suoli oggetto della convenzione nell’ambito e ispirate altresì al perseguimento dell’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio. La causa, pertanto, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a norma dell’articolo 133, comma 1, lett. a), n. 2, del decreto legislativo n. 104 del 2010 (riordino del processo amministrativo), data l’attuazione di una convenzione urbanistica disciplinata dall’articolo 11, comma 5, della legge n. 241 del 1990 (legge sul procedimento aministrativo), e non può essere risolta mediante arbitrato rituale. Non ha, infatti, a oggetto diritti soggettivi, ai sensi dell’articolo 12 Codice Processo Amministrativo e dell’articolo 806 Codice processo civile.

Pertanto, si applica l’articolo 13 della convenzione urbanistica: la clausola coinvolge l’esistenza e l’estensione di un diritto correlato a una destinazione di uso del bene, attinente all’esecuzione di un accordo, per cui spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo la competenza a provvedere alla relativa definizione.

Rosario Dolce

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Autore: giusepperossi

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