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Parcheggio condominiale spesso oggetto di dispute

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Posteggio, garage, posto macchina o parcheggio condominiale: spesso l’uso scorretto dello spazio condominiale destinato alle vetture diventa oggetto di dispute, dispetti e persino di vandalismo. Ecco chi paga.

Quando si parla di parcheggio condominiale al di fuori dei casi in cui l’auto o la moto siano parcheggiate negli spazi di proprietà esclusiva, regna sovrano il caos. È sempre oggetto di discussione, infatti, l’uso e/o l’abuso che il condomino possa fare del bene comune.

La norma che in risalto è certamente l’articolo 1102 del Codice civile, a mente del quale ogni condomino ha diritto a servirsi delle cose comuni. Per l’effetto di tale norma, ciascuno di essi può quindi anche apportare, a proprie spese, quelle modifiche che ritegna necessarie per il miglior godimento.

Senza limiti? No. Certamente, questo diritto è lecito fino a quando non venga alterata la destinazione del bene comune (adibito a parcheggio, nel caso che ci occupa) e non venga impedito, ex articolo 1102 Codice civile, agli altri partecipanti un pari godimento.

I parametri per il parcheggio condominiale

Limite che potremmo definire generale è poi quello di non pregiudicare la stabilità, la sicurezza e il decoro dell’edificio condominiale. Se il parcheggio condominiale civile è tale, purché non superi tali parametri, non è impossibile che alcune condotte possano addirittura configurare ipotesi di reato.

Ne offre un esempio la Suprema Corte di Cassazione, che ha condannato una donna per il reato di violenza privata, previsto dall’articolo 610 del Codice penale, secondo cui «chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall’articolo 339» (Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. V, n. 7592/2011).

La condanna si fondava sul fatto che una signora aveva impedito a un altro condomino l’uscita con la propria autovettura. In particolare, l’imputata aveva omesso di rimuovere la sua autovettura, nonostante avesse ricevuto reiterate sollecitazioni in tal senso.

Pertanto, avendo la donna inibito alla persona offesa la libertà di circolazione, la stessa aveva volutamente determinato in modo coercitivo la limitazione della persona offesa, configurandosi, così, il reato di cui all’articolo 610 Codice penale.

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Il reato

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Non soltanto auto. Anche le moto possono portare alla configurazione di un reato, in relazione al parcheggio in condominio. Lo ricorda sempre la Suprema Corte di Cassazione Penale, Sez. V, n. 16967/2019.

In questa occasione, è stata riconosciuta la responsabilità penale in capo al conducente di un motorino che aveva ostacolato l’uscita di una vettura da un parcheggio.

La motivazione si basava sul seguente principio: «In tema di violenza privata, il requisito della violenza, ai fini della configurabilità del delitto, si identifica con qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso, il quale sia, pertanto, costretto a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà».

I casi, nella quotidianità di chi vive il condominio, possono certamente essere tanti. Spesso, in giurisprudenza, si è affrontato chi, più volte, ha deciso di parcheggiare la propria vettura e/o il proprio motociclo nel suo posto auto condominiale, ma oltre la linea di confine con il posto auto del vicino il quale, per l’effetto di tale condotta, si trovava nell’impossibilità di accedere al proprio posto auto. Ebbene anche in questi casi, così come sopra descritto, è stata affermata la penale responsabilità dell’autore della condotta.

Le sentenze

Casi simili, infatti, sono stati oggetto di decisioni che hanno visto l’affermazione che il reato di violenza privata può essere commesso anche da chi parcheggia troppo vicino a un’altra auto (in tal senso Cassazione penale, sez. V, 30/11/2017, n. 53978).

In altri casi è stato ravvisato il reato di violenza privata nel caso in cui l’auto era stata parcheggiata in modo tale da bloccare o impedire l’accesso non solo nei cortili, ma anche ai garage, rifiutandosi di spostarla (Cassazione penale, sez. V, 19/12/2019, n. 51236).

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Spazio disabili

Non da ultimo, per importanza, è il caso di chi occupi lo spazio riservato ai disabili. Anche in questo caso la giurisprudenza ravvisa la possibilità che tale condotta integri il reato di violenza privata (Cassazione penale, sez. V, 07/04/2017, n. 17794).

Viceversa, in altri casi, benché simili, la Suprema Corte è stata meno intransigente con l’autore, escludendo la responsabilità penale laddove la condotta del parcheggiatore abusivo avesse reso solo difficoltoso, ma non impossibile l’accesso (Cassazione penale, sez. V, 17/01/2018, n. 1912).

Spesso, a seguito di tali condotte, in un ambiente particolare come può essere il condominio, si innescano rapporti non proprio amichevoli. Inimicizie che possono portare alla scoperta di danneggiamenti, se non addirittura furti.

Che cosa avviene se l’auto parcheggiata è danneggiata all’interno di un condominio, lo dice, ancora una volta, la giurisprudenza. Un presupposto è d’obbligo. Chiaramente, in condominio, trova applicazione l’articolo 2051 del Codice civile, secondo cui «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo caso fortuito».

Come chiarito dalla giurisprudenza dominante (Cassazione n. 2482/2018), «la responsabilità ex articolo 2051 Codice civile postula la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il poter di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa».

Quando l’evento dannoso si verifichi con riferimento ai beni di proprietà comune di cui all’articolo 1117 e successivi del Codice civile, sarà il condominio, vista la sua qualità di custode, legittimato passivo della richiesta di risarcimento dei danni ai sensi dell’articolo 2051.

Infatti, «la responsabilità da custodia è configurabile pure in capo al condominio, obbligato ad adottare tutte la misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, e pertanto responsabile dei danni originati da parti comuni dell’edificio e dagli accessori e pertinenze (…) e subiti da terzi estranei nonché dagli stessi singoli condomini» (cfr., ex multis, sent. n. 13595/2021).

Danneggiamenti

ParcheggioOve, pertanto, l’auto sia danneggiata da uno dei beni comuni o a causa di essi, il proprietario dell’auto vittima potrà rivolgere la sua richiesta di risarcimento danni al condominio.

Si pensi, per esempio, all’auto parcheggiata e danneggiata dalla caduta di un albero piantato nel cortile condominiale, oppure da un lampione cascato sull’auto in sosta).

Diverso è il caso in cui il danno al veicolo sia stato procurato, sebbene all’interno del parcheggio condominiale, da un altro veicolo.

Chiaramente, in questo caso, il condominio non potrà essere ritenuto responsabile, almeno in via diretta. Direttamente responsabile invece sarebbe il condominio, nel caso di un parcheggio chiuso da una sbarra e, a causa del mal funzionamento della stessa, si arrecasse un danno a un’autovettura.

Sul punto, per concludere, ritengo opportuno segnalare una pronuncia resa dal Tribunale di Lanciano (sentenza numero 206/2022) il cui principio può così riassumersi: non sussiste alcuna responsabilità del custode ex articolo 2051 del Codice civile se il bene è funzionante e, quindi, non necessita della supervisione continua del custode.

di Fabrizio Plagenza

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Autore: Michael