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Spese di gestione arretrate: le salda il nuovo condomino?

Il condomino che subentra è chiamato a saldare le spese di gestione arretrate di chi gli ha venduto casa? Il condomino domanda, l’esperto risponde – Umberto Anitori, ex segretario nazionale Anaci.

Domanda. Ho acquistato sei mesi fa l’appartamento in cui abito, ma nel mese di settembre, in occasione dell’assemblea annuale, l’amministratore mi ha chiesto come conguaglio della gestione al 30 giugno una somma di 632,00 euro. È giusto che debba pagare anche se sono proprietario solo dal 1° giugno? (M.R. – Roma)

Risposta. Il secondo comma dell’art. 63 delle disposizioni di attuazione del Codice Civile recita come segue: «Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente. Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi maturati fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto»di conseguenza è corretta la posizione dell’amministratore . L’acquirente, attraverso il notaio , al momento del rogito avrebbe dovuto richiedere al venditore di presentare una liberatoria in merito alle spese condominiali firmata dall’amministratore, non avendolo fatto oggi deve pagare il debito con il condominio salvo poi rivalersi nei confronti del debitore in quanto il rogito dovrebbe  contenere l’affermazione “che l’immobile viene venduto libero da persone e cose anche interposte ed altresì franco e libero da pesi, oneri, vincoli anche di natura obbligatoria, ipoteche, privilegi iscrizioni, trascrizioni di pregiudizio, diritti di prelazione e in genere diritti di o verso terzi di qualunque natura, imposte arretrate o qualsivoglia altro obbligo di natura fiscale».

Ripartizione spese condominiali

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Autore: Virginia Gambino

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