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Cassazione: basta il verbale dell’assemblea per il condomino assente

La Suprema Corte,  accogliendo il ricorso di un condomino avverso alla sentenza della Corte d’Appello di Milano, “ha ancora ribadito come la comunicazione ai condomini assenti della deliberazione dell’assemblea condominiale, al fine del decorso del termine decadenziale di impugnazione davanti all’autorità giudiziaria ex art. 1137, comma 3, c.c., deve ritenersi avvenuta quando il condomino assente abbia comunque acquisito compiuta conoscenza del verbale d’assemblea e ne abbia potuto apprendere il contenuto intrinseco in maniera adeguata alla tutela delle sue ragioni conoscenza“.  Infatti  il Tribunale di Milano aveva annullato alcune delibere del condominio in quanto il condomino ricorrente non era stato convocato né portato a conoscenza delle stesse delibere, ritenendo che non fosse sufficiente aver allegato i verbali di dette delibere agli atti del decreto ingiuntivo nei confronti del condomino. La Corte d’Appello aveva ritenuto inammissibili i motivi di  impugnazione e di conseguenza aveva riformato la sentenza del Tribunale.

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Autore: Virginia Gambino