Skip to main content

Quali sono le caratteristiche che differenziano la manutenzione ordinaria dalla manutenzione straordinaria?


Per distinguere le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione si fa riferimento al TUE – Testo Unico dell’Edilizia – Dpr 380/2001.
Ai sensi dell’art. 3 lett. a) del TUE sono classificati interventi di manutenzione ordinaria “gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. Rientrano nella manutenzione ordinaria gli interventi tecnici necessari per conservare lo stato della cosa comune in modo che possa fornire ai condòmini quelle utilità che le sono proprie; gli interventi per impedire o prevenire il deterioramento della cosa comune, ovvero per riparare il deterioramento o il guasto avvenuto. Per loro natura trattasi di interventi di ripristino, conservativi e programmabili.In tale caso compete all’ amministratore il potere di effettuare detti lavori, senza necessità di interpellare l’assemblea (Cass. 11 gennaio 2017 n. 454).

La manutenzione straordinaria invece comprende interventi che rispondono alla finalità di urgente conservazione del fabbricato a seguito di imprevisti derivanti da cause di forza maggiore o attinenti alla struttura dell’edificio.
Si tratta di opere necessarie, inevitabili ed indifferibili, e quand’anche prevedibili hanno la caratteristica di non poter essere evitate con interventi di manutenzione ordinaria. Di norma sono opere anche molto onerose, definite “di notevole entità” che la giurisprudenza rinvia, in assenza di un criterio normativo, alla valutazione discrezionale del giudice il quale “può tenere conto senza esserne vincolato, oltre che dell’ammontare complessivo dell’esborso necessario, anche del rapporto tra tale costo, il valore dell’edificio e la spesa proporzionalmente ricadente sui singoli condòmini (cfr. Cass. 6/11/2008 n. 26733)” (Cass. 26 novembre 2014 n. 25145). Questi interventi devono necessariamente deliberatidall’assemblea.

Articoli Correlati

Manutenzione-condominio

Manutenzione del condominio, chi deve pagare per le infiltrazioni?

La corretta manutenzione condominio di lastrici o superfici esterne spetta sia al proprietario, sia all’intero stabile. Ma con proporzioni dettate dalle diverse condizioni particolari.

Erogazioni idriche

Erogazioni idriche nocive per la salute, amministratori condominiali in acque agitate

La nuova normativa del febbraio scorso ha introdotto altre responsabilità per chi gestisce il condominio in materia di erogazioni idriche….

Privacy

Trattamento dei dati, in assemblea condominiale con Sherlock Holmes

Il trattamento dei dati compete all’amministratore, per consentire la corretta convocazione e la validità delle delibere, effettuare verifiche in relazione…

Sei un amministratore di condominio? Un’impresa, un ente o un professionista?
Oppure un privato che abita in spazi condominiali?

Abbonati alla nostra rivista
Avatar for daniela zeba

Autore: daniela zeba

© 2015 - 2024 CasaCondominio - C.F. e Partita IVA 07316460158