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Manutenzione serbatoi combustibile: chi inquina rischia la prigione

greenLa manutenzione degli impianti termici di riscaldamento non può prescindere dalla corretta gestione delle problematiche ambientali legate all’esercizio dei serbatoi combustibile. Il continuo processo di metanizzazione, anticipando l’arrivo di nuovi sistemi di fornitura calore, ha portato alla luce aspetti e costi un tempo sconosciuti.

Per esempio, la dismissione dei vecchi impianti o la bonifica dei siti inquinati. Proprio quest’ultimi sono spesso legati alla mancata o scarsa attenzione prestata durante le attività di rifornimento combustibile, ma anche ai mancati controlli periodici di verifica della tenuta. L’articolo 257 del decreto legislativo n. 152/06 recita: «Chiunque cagiona l’indiquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni di soglia di rischio è punito con la pena dell’arresto dai sei mesi a un anno o con l’ammenda, au-mentati a due se provocato da sostanze pericolose», inoltre è punito «con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda» anche chi «al verificarsi di un evento che potenzialmente è in grado di contaminare il sito» non dà «immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 304, comma 2».

Per sollevare le figure responsabili della amministrazione da tali problematiche all’interno dei condomini, è meglio, quindi, fare riferimento alle Linee guida serbatoi interrati, elaborate dal gruppo di lavoro istituito da Arpa per definire le fasi operative relative alla corretta conduzione dei serbatoi interrati o al loro abbandono mediante dismissione definitiva. Per impianti con età superiore a 3anni o sconosciuta e mai risanati, la verifica è annuale, mentre per quelli con
etàtra i 30 e i 15 anni e mai risanati si deve intervenire ogni due anni. A partire dal 5° anno dal risanamento, invece, la verifica è triennale.

In breve, i serbatoi interrati esistenti, non realizzati secondo le prescrizioni sui nuovi impianti (doppia parete ed intercapedine di tenuta) devono essere sottoposti a controlli della tenuta effettuati esclusivamente da aziende specializzate con metodologie approvate Unichim, con la seguente frequenza determinata in base alla vetustà ed agli interventi di risanamento.

Resta inteso che in caso di mancata tenuta del serbatoio si proceda con la messa in sicurezza e la relativa comunicazione come previsto dalla legge. I serbatoi di combustibile, se non utilizzati ad altro scopo (riserva idrica irrigazione/antincendio), devono obbligatoriamente essere dismessi mediante messa in sicurezza a cura di aziende autorizzate al trasporto di sostanze pericolose e abilitate ad operare in spazi confinati (Dpr 177/11) attraverso le seguenti operazioni: svuotamento completo dai residui e dai fondami, nel rispetto delle misure di sicurezza per gli operatori e per l’ambiente; pulizia del pozzetto di accesso; bonifica completa delle pareti interne con il conseguente corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti. Al termine di tali fasi, prima di procedere alla estrazione, se non preventivamente autorizzato all’abbandono mediante riempimento con materiale inerte, è sempre necessaria la verifica gas-free.

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Autore: Virginia Gambino

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