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Il nodo di Gordio dell’assemblea telematica

La legge n.126 del 13.10.2020 ha apportato modifiche all’art.66 disp.att.c.c., prevedendo espressamente l‘assemblea in “modalità di videoconferenza”.
Fin dall’inizio della pandemia gli amministratori avevano spinto affinche lo strumento telematico fosse concesso anche a loro, unici professionisti dimenticati dai vari DPCM che si sono susseguiti.
Finalmente il legislatore ha messo mano alla questione, ma come a volte accade, “era meglio quando si stava peggio”, nel senso che prima, nel silenzio della legge, si poteva andare ad interpretazione, mentre ore la legge 126/20 ci pone di fronte ad un rebus irrisolvibile.

La legge 126/2020 infatti ha previsto esplicitamente che “la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza“, ma nel contempo ha sovrapposto due enunciati contraddittori (ed inconciliabili) l’uno con l’altro:

1. ove espressamente previsto dal regolamento condominiale (ex art. 1138 c.c.)
2. previo consenso di tutti i condomini (richiesto volta per volta)

Come sottolineato  ieri a Telefisco dal dott. Antonio Scarpa, magistrato, consigliere della Corte di Cassazione, se il regolamento può prevedere l’assemblea telematica, significa che questa modalità può essere votata con la maggioranza dell’ art. 1136 c.c. 2° comma e non contrasta quindi con le norme inderogabili.

Non si capisce conseguentemente perché, se non prevista dal regolamento, l’assemblea da remoto debba ammettersi solo con il consenso della totalità dei partecipanti al condominio, da raccogliere volta per volta.
Perché si deve richiedere il consenso unanime per una forma di partecipazione non contraria alla legge?
E se non è contrario alla legge partecipare ad un’assemblea da remoto, perché un solo condominio lo può impedire?

O una delibera approvata in via telematica è valida comunque, in quanto non contraria alla legge (ed allora il consenso preventivo di tutti non serve), oppure non è valida, perché contraria alla legge, e quindi il consenso di tutti non serve comunque a validarla.

Eccoci di fronte ad un bivio, davanti a cui l’amministratore è come sempre solo, schiacciato da un lato dalle pressioni di condomini che vogliono le assemblee per deliberare i superbonus e dall’altro dalla responsabilità di scegliere se convocare l’assemblea in via telematica, con il rischio d’impugnazione, oppure in presenza, anche se “fortemente sconsigliato” per il rischio di contagio.

Quale sia la scelta, vi sono potenziali problemi che ci porteremo anche in futuro, dato che la legge 126/20 ha modificato l’art, 66 disp. att. c.c.  che per sua natura è inderogabile.

Non ci resta che attendere il parere della Giurisprudenza in aiuto ad un legislatore che, ancora una volta non si è dimostrato non all’altezza del suo compito.

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Autore: daniela zeba

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